Assegno di maternità dei Comuni
Ai sensi dell'art. 66 L. 448/98 e successive modifiche e integrazioni, l'assegno di maternità viene concesso alle madri italiane o residenti nella comunità europea, o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, che non percepiscono altra indennità di maternità.
L’assegno viene erogato dall’INPS, ma responsabile dell’istruttoria è il Comune di residenza.
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o bambina o dall'effettivo ingresso in famiglia del/della minore adottato/a o in affido preadottivo.
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.
L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT. L'Istituto pubblica ogni anno l'importo nella circolare sui salari medi convenzionali.
Cosa occorre fare
La richiesta di contributo deve essere presentata dalla madre, entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino o bambina, su apposito modulo da presentare all’Ufficio Servizi Sociali allegando l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare del destinatario diretto della prestazione.
Tabella importi
Assegno di Maternità |
Anno |
|
Importo mensile |
Importo totale |
Indicatore della situazione economica equivalente |
2021 |
Euro |
348,12 |
1.740,60 |
17.416,66 |