CESSIONE DI UN FABBRICATO O
PARTE DI ESSO
(A CITTADINI ITALIANI)
LA NORMATIVA
L'art. 12 del D.L. 21/03/1978 n°. 59, convertito nella Legge
18/05/1978 n°. 191, stabilisce che:
Chiunque cede la proprietà od il godimento o a qualunque
altro titolo consente, per un periodo superiore al mese, l'uso
esclusivo di un fabbricato o di una parte di esso, ha l'obbligo di
comunicarlo all'Autorità locale di pubblica sicurezza
(Sindaco) entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE
Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta viene consentito ad un
cittadino italiano (che quindi è quello che prende possesso
del fabbricato) l'uso esclusivo di un fabbricato (o parte di esso)
per un periodo superiore ai 30 giorni.
Se il periodo è inferiore ai 30 giorni non vi è alcun
obbligo.
L'obbligo permane in caso di cessione del fabbricato a qualsiasi
titolo (proprietà, affitto, comodato gratuito, etc.) a
carico di chi cede.
CHI HA L'OBBLIGO DI FARE LA COMUNICAZIONE
L'obbligo di fare la comunicazione, su modello apposito, spetta
alternativamente al:
- proprietario (preferibilmente)
- locatario
- affittuario
o comunque colui che ha la disponibilità dell'immobile o
della parte di immobile ceduta
ENTRO QUANTO TEMPO VA FATTA LA COMUNICAZIONE
Entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
Per chi fa domanda di residenza, le 48 ore (due giorni lavorativi)
si intendono a partire dal giorno in cui presenta all'Ufficio
Anagrafe la pratica di residenza (sempre che non l'abbia comunicato
prima).
LE SANZIONI
In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario
o cessionario: non a chi prende possesso dell'immobile) la sanzione
da € 206,00.
ASSUNZIONE, OSPITALITA',
CESSIONE DI UN IMMOBILE
(A CITTADINI STRANIERI O APOLIDI)
LA NORMATIVA
L'art. 7 del Decreto Legislativo 286/98, stabilisce che chiunque
(quindi sia esso italiano o straniero), a qualsiasi titolo:
- dà alloggio a
- ospita
- assume (per qualsiasi causa alle proprie dipendenze)
- cede la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici
o urbani, posti nel territorio dello Stato a
uno straniero o apolide, anche se parente o affine, è tenuto
a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorità locale di pubblica sicurezza (Sindaco)
QUANDO SI DEVE FARE LA COMUNICAZIONE
Si deve obbligatoriamente fare ogniqualvolta ad un cittadino
straniero o apolide (che quindi è quello che prende possesso
del fabbricato):
- viene dato alloggio (genericamente lo si prende in casa od in
altro fabbricato)
- viene data ospitalità (lo si ospita in casa propria)
- viene assunto alle dipendenze (per qualsiasi causa)
- viene ceduta la proprietà o il godimento di beni immobili,
rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato
la comunicazione deve essere fatta SEMPRE, indipendentemente dal
periodo (anche un giorno) mediante compilazione del modulo allegato
da consegnare all'Ufficio Protocollo del Comune (o spedendolo per
posta entro i termini indicati sotto).
Se lo straniero o apolide resta nell'alloggio o fabbricato per
più di 30 giorni va barrata anche la casella della ?cessione
di fabbricato? ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 21/03/1978 n°
59 (convertito nella Legge 18/05/1978 n° 191).
CHI HA L'OBBLIGO DI FARE LA COMUNICAZIONE
L'obbligo di fare la comunicazione, su modello apposito, spetta
alternativamente al:
- datore di lavoro (per le assunzioni)
- proprietario (preferibilmente)
- locatario
- affittuario
o comunque colui che ha la disponibilità dell'immobile o
della parte di immobile ceduta.
ENTRO QUANTO TEMPO VA FATTA LA COMUNICAZIONE
Entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
Per chi fa domanda di residenza, entro 48 ore (due giorni
lavorativi) dal giorno in cui presenta all'Ufficio Anagrafe la
pratica di residenza.
LE SANZIONI
In caso di inottemperanza si applica al trasgressore (proprietario
o cessionario: non a chi prende possesso dell'immobile) la sanzione
di 320,00 €.
MODULISTICA:
- Comunicazione cessione fabbricato (a cittadini comunitari)
- Comunicazione assunzione, ospitalità, cessione di un immobile (a cittadino extra-comunitario)
Ultimo Aggiornamento 08/11/2008 - LV