Cambio di residenza - Comune di Ceriale (SV)

UFFICI COMUNALI | Demografici (Anagrafe - Stato Civile - Elettorale) | Anagrafe | Cambio di residenza - Comune di Ceriale (SV)

Cambio di residenza

Cos’è

La residenza è il luogo in cui si ha la dimora abituale. Si cambia la residenza quando si cambia la dimora abituale all’interno dello stesso Comune di residenza (detto anche cambio di indirizzo), oppure quando ci si sposta da un Comune per andare ad abitare in un altro Comune, oppure quando si viene in Italia dall’estero. Il cambio di residenza si dichiara nel Comune in cui si va ad abitare.

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica introducendo il c.d. "cambio di residenza in tempo reale".
Le nuove norme semplificano le modalità di presentazione delle istanze di variazione anagrafica (consentendo anche l'invio tramite, raccomandata o posta elettronica) e permettono di ottenere il cambio di residenza in tempi brevi (2 giorni lavorativi).
 

Categorie di soggetti interessati

1) Cittadini residenti a Ceriale per cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale;
2) Cittadini provenienti da altri Comuni italiani;
3) Cittadini provenienti dall'estero (paesi comunitari o extracomunitari).
 

Il modulo di richiesta

La dichiarazione di cambio di residenza deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Ministero dell’Interno.

Se il modulo non sarà compilato nelle sue parti obbligatorie, e se non sarà accompagnato dalla documentazione necessaria, la richiesta non potrà essere ricevuta.
 

Documentazione necessaria da presentare per attestare la legittima occupazione di immobile

L’art. 5 del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, convertito in legge n. 80 del 23 maggio 2014, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge."
In applicazione di tale norma di legge, la circolare del Ministero dell’Interno n. 14 del 6 agosto 2014 ha adeguato l'apposito modulo Allegato 1 - Dichiarazione di residenza, chiarendo che la dichiarazione di cambio di residenza o iscrizione anagrafica deve includere l’acquisizione delle informazioni relative al titolo di occupazione dell’immobile presso il quale l’interessato ha fissato la propria dimora abituale, oltre agli eventuali dati relativi ai proprietari, nomi cognomi e indirizzi, obbligatori per inviare le informazioni previste dalla legge. Nel caso il titolo di occupazione dell’immobile sia riferito solo all’assenso del proprietario, è necessario presentare la Dichiarazione del proprietario per legittima occupazione di immobile, compilata e firmata dal proprietario.
L’eventuale domanda di iscrizione anagrafica priva dei dati obbligatori verrà dichiarata dall’ufficiale d’anagrafe irricevibile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990.
Il provvedimento di iscrizione in immobili occupati abusivamente senza titolo, adottato dopo il 28 marzo 2014, è nullo per legge.

La dichiarazione di cambio di residenza può essere effettuata da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di residenza (purché maggiorenne). Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone coinvolte nel cambio di residenza che, se maggiorenni, devono firmare il modulo.

Se il richiedente è munito di delega scritta rilasciata da ciascuno dei soggetti maggiorenni coinvolti nel cambio di residenza (accompagnata dalle fotocopie dei documenti di identità), la dichiarazione di cambio di residenza è firmata dal solo richiedente delegato ed è accompagnata dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.
 

Modalità di presentazione della richiesta

Il modulo per il cambio di residenza può essere presentato attraverso una delle seguenti modalità:

1- presentato personalmente con un documento d’identità valido, e fotocopia dello stesso, all'Ufficio Anagrafe, Piazza Nuova Italia, 1 - Piano terra, nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.15 alle ore 12.45

- Martedì solo pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

2- per raccomandata indirizzata a: Comune di Ceriale - Ufficio Anagrafe - Piazza Nuova Italia, 1 - 17023 Ceriale, allegando copia di un documento di identità;

3- per via telematica all'indirizzo di posta elettronica comuneceriale@postecert.it ad una delle seguenti condizioni:
- che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione dell’autore della dichiarazione;
- che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
 

Eventuale documentazione da allegare

Il cittadino proveniente dall’estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare, oltre a fotocopia del titolo di soggiorno, l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato A - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europa deve allegare la documentazione indicata nell'Allegato B - Documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea (italiani esclusi).
 

Compiti dell'ufficio ricevente

L'ufficio anagrafe rilascia all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, la comunicazione di avvio del procedimento, informandolo degli accertamenti che verranno svolti a seguito della dichiarazione resa.
L'ufficio procede tempestivamente, e comunque entro i 2 (DUE) giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime.
 

Conclusione del procedimento

  • Entro 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione, il Comune verifica i requisiti, anche attraverso accertamenti svolti dalla polizia municipale.
  • Se il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato e l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.
  • In caso di mancanza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione o nel caso in cui gli accertamenti abbiano dato esito negativo, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare all'interessato i requisiti mancanti o gli accertamenti negativi svolti. Entro 10 giorni dalla comunicazione, l’interessato potrà presentare le proprie osservazioni.
  • In caso di mancato accoglimento della richiesta, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione.
  • In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti per effetto della dichiarazione e il fatto verrà segnalato alle autorità di pubblica sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato il 
Aggiornato il 
Risultato (6660 valutazioni)